I DOCUMENTI DA CONSERVARE
Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire:
1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato;
2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’ENEA;
3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. È bene ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
4. per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.
Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
17/12/2009 Posted by     

COME FARE I PAGAMENTI
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:
1) i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale
2) i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati:
1) la causale del versamento;
2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3) il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il
bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
17/12/2009 Posted by     

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347)
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro.
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione.
Per fruire della agevolazione è necessario quindi, sostituire gli impianti preesistenti e installare le caldaie a condensazione. Non sono, pertanto, agevolabili né l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né, se effettuata nel 2007,
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio, se rispettano l’indice di prestazione
energetica previsto, permettendo così di usufruire della relativa detrazione.
Dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia.
17/12/2009 Posted by     

INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (comma 346)
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università.
I fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale, in pratica possono accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda.
Ai fini dell’asseverazione dell’intervento concernente l’istallazione dei pannelli solari è richiesto:
a) un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici);
b) che i pannelli siano conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera.
17/12/2009 Posted by     

INTERVENTI SUGLI INVOLUCRI DEGLI EDIFICI (comma 345)
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (vedi appendice), la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture orizzontali, verticali e quella delle finestre.
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica. L'obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007.
17/12/2009 Posted by